Assistenza Contrattuale Sindacale

Codice Assistenza Contrattuale Sindacale

La Confederazione A.N.A.P. informa i propri iscritti che l’INPS, con circolare n. 38 del 02/03/2018, ha autorizzato la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311.
Pertanto le aziende che aderiscono ai contratti firmati da A.N.A.P. hanno la possibilità di avvalersi dell'Assistenza Contrattuale effettuando il versamento con le modalità sottoindicate.
Per poter applicare i contratti A.N.A.P. o accedere ai servizi messi a disposizione dalla Confederazione, è necessaria la corresponsione del contributo di assistenza contrattuale (COASCO) di ammontare pari all’1% della paga base conglobata mensile, per dodici mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l'azienda.

Il versamento del COASCO si effettua utilizzando, nel flusso UNIEMENS, il codice W455 rilasciato dall'INPS.

Le aziende che adottano i contratti A.N.A.P. sono altresì invitate ad utilizzare, all'interno del flusso UNIEMENS e nel modello di assunzione e trasformazione UNILAV, i codici contratto rilasciati dall'INPS. Nella sezione CCNL è riportata l'indicazione del codice da utilizzare per ciascun tipo di contratto.

Assistenza Sindacale

L’area dell’assistenza sindacale e politiche attive del lavoro di A.N.A.P. offre assistenza e consulenza riguardo tutte le tematiche inerenti al mondo del lavoro.

I nostri servizi
  • Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale
  • Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)
  • Regolamenti interni alla Società e/o Cooperativa
  • Accordi sindacali di secondo livello
  • Accordi sindacali per installazioni di videosorveglianza ex Art.4 L. 300
  • Accordi per l’applicazione dell’Art.1, comma.47, della L. n.220 del 2010, in attuazione dell’Art. 53, comma 1, del Dlg. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della L. 30 Luglio 2010 n. 122, in materia di imposta sostitutiva del 10%
  • Assistenza Applicazione CCNL materia disciplina del lavoro (lettere di contestazione) e relative sanzioni
  • Assistenza per riconoscimento di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga
  • Assistenza c/o DPL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di lavoro

Conciliazione Sindacale

A seguito del recente intervento riformatore (art. 31, L. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. collegato lavoro) la conciliazione in sede sindacale, ben conosciuta dal nostro ordinamento, è ora disciplinata dallo scarno disposto dell’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’ arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

 

Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione , sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’ autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.

In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.

 

 

Cosa prevedono i principali CCNL?

 

Non tutti i contratti collettivi di categoria prestano specifica attenzione al tema delle controversie individuali, limitandosi in alcuni casi a formulare clausole del tutto generiche che non rispondono all'auspicio formulato dal legislatore, come ad esempio avviene nell'industria metalmeccanica.

I settori che intervengono positivamente per proceduralizzare la conciliazione offrono un panorama variegato che prevede, in linea generale, l’ istituzione di apposite strutture paritetiche, a livello nazionale o territoriale, cui le parti interessate possono far riferimento per l’espletamento del tentativo di conciliazione secondo modalità e termini predefiniti, come si può ad esempio rilevare nei comparti del terziario, del credito e del turismo.

Va tuttavia osservato che anche in queste ultime ipotesi gli adempimenti formali sono generalmente ridotti al minimo, posto che l’obiettivo delle clausole contrattuali è, in definitiva, quello di offrire alle parti una sede di confronto dove raggiungere, con l’assistenza tecnica dei rappresentanti sindacali, una soluzione di compromesso.

Muovendo da questo punto di vista, l’ eventuale inosservanza dei singoli passaggi del percorso procedurale apprestato dal contratto collettivo ha scarsa rilevanza in quanto le parti conservano la possibilità di ratificare i contenuti dell’accordo comunque raggiunto attraverso l’ordinaria conciliazione amministrativa presso la Direzione del lavoro.

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